Art. 1) E’ costituita una libera associazione a carattere culturale denominata Parentesi”
Art. 2) L’Associazione ha sede in Messina, Strada Statale 114 pal. ILES c 4 98125 Messina (ME)
Art. 3) La durata dell’Associazione è fissata al 31/12/2050 e potrà essere una o più volte prorogata.
Art. 4) L’Associazione è apartitica e non ha fini di lucro. Si propone:
– di promuovere iniziative culturali;
– di organizzazione conferenze, tavole rotonde, seminari, convegni, manifestazioni e mostre;
– di promuovere studi, pubblicazioni e monografie per la valorizzazione dei patrimonio storico e culturale messinese ed altro;
– di far conoscere a tutti i cittadini mediante appropriati studi toponomastici le personalità cui sono intestate le vie cittadine nonchè la storia delle contrade e degli agglomerati più emblematici;
– di contribuire alla diffusione e divulgazione di opere di illustri concittadini messinesi e della provincia;
– di promuovere ogni tipo di pubblicazione (riviste, periodici, monografie) a diffusione anche su tutto il territorio nazionale, atta a divulgare la storia e le tradizioni del nostro territorio.
Art. 5) Per il conseguimento dei fini sociali, l’Associazione stabilirà quegli opportuni collegamenti con gli organismi a carattere amministrativo, economico, culturale e sociale senza perdere la propria autonomia.
Art. 6) Il patrimonio sociale è costituito:
a) dalle quote associative che di anno in anno saranno determinate dall’Assemblea dei soci dopo l’approvazione del bilancio;
b) dai contributi concessi dalle istituzioni pubbliche (Comune, Provincia, Regione, Stato, etc.);
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. Eventuali proventi diversi rivenienti dalle attività sociali non saranno ridistribuiti ai soci, ma andranno ad incrementare il patrimonio. In caso di recesso o di esclusione i contributi versati, saranno incamerati dall’Associazione ad incremento dei patrimonio.
Art. 7) L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo bilancio è presentato all’approvazione degli organi competenti entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce, salvo motivato rinvio.
Art. 8) In caso di scioglimento l’Assemblea delibera la destinazione del patrimonio residuo.
Art. 9) Il consiglio direttivo ha la facoltà insindacabile di ammettere in qualità di socio, con propria deliberazione, chiunque volesse aderirvi. Ogni socio è tenuto ad osservare tutte le norme del presente statuto e quelle di eventuali regolamenti interni, nonchè tutte le deliberazioni dei competenti organi associativi e se investito di cariche sociali non dovrà riportare a terzi nulla di quanto discusso e deliberato nelle riunioni prima che a ciò abbiano provveduto gli organi allo scopo preposto.
Art. 10) Il socio è tenuto a versare:
– la quota d’iscrizione;
– la quota annuale di associazione per l’importo stabilito a secondo le modalità fissate dal consiglio direttivo.
Art. 11) La qualità di socio si perde per morte o per recesso o esclusione. La facoltà di recesso può essere esercitata in ogni tempo purchè comunicata con lettera raccomandata al Presidente; esso acquista efficacia dall’accoglimento.
L’esclusione può avvenire, con motivata deliberazione del consiglio direttivo, da comunicarsi con lettera raccomandata:
– per morosità, a seguito della delibera dell’organo direttivo;
– per incompatibilità della condotta del socio con i motivi etici e sociali.
Art. 12) Sono organi dell’Associazione:
– L’assemblea dei soci;
– il consiglio direttivo;
– il presidente;
– il vice presidente;
– il segretario;
– il tesoriere;
– il revisore dei conti.
Art. 13) L’Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni prese con la maggioranza degli iscritti in prima convocazione e degli intervenuti in seconda convocazione vincolano tutti i soci nei modi di legge.
L’Assemblea è convocata dal consiglio direttivo nella sede sociale o altrove normalmente mediante avviso contenente l’ordine dei giorno, la data, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, da affiggere almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea, in modo visibile nella sede sociale ed inviato o recapitato ai soci.
In caso di urgenza ammessa la comunicazione telegrafica da effettuarsi quarantotto ore prima dell’adunanza.
Art. 14) L’Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo; in sua assenza dal vice presidente o da altra persona all’uopo designata con delega dal presidente stesso.
L’assemblea in seduta ordinaria elegge il Consiglio Direttivo, il revisore dei conti. Approva i bilanci e determina gli indirizzi generali da dare all’associazione ed in seduta straordinaria convocata dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei Consiglio Direttivo o almeno 1/5 dei soci, delibera su ogni altro argomento scritto all’ordine del giorno.
Art. 15) Le elezioni per il Consiglio Direttivo ed il revisore dei conti avvengono a scrutinio segreto e con votazioni distinte.
La durata è di tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Tutte le cariche sono gratuite.
L’assenza non giustificata da più di tre riunioni comporta la decadenza della carica.
Art. 16) L’Associazione è retta dal consiglio direttivo formato da cinque membri. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, cariche che possono essere rivestite anche dalla medesima persona, i Consiglieri.
Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria. Il consiglio direttivo può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due componenti. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno tre componenti e delibera a maggioranza.
Art. 17) Al presidente del consiglio direttivo, ed in sua assenza o per delega al vice presidente o al segretario, spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Ogni forma di delega dovrà stabilire l’ampiezza del mandato e la materia oltre la durata. Spetta al Presidente la presidenza dei lavori dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nell’interesse dell’Associazione il presidente, sentito il segretario adotta tutti quei provvedimenti ed iniziative che rivestono carattere di urgenza assumendone la responsabilità, da sottoporre alla ratifica in sede di riunione immediatamente successiva del consiglio.
Art. 18) Il Segretario coadiuva il Presidente nell’organizzazione e nel coordinamento di tutta l’attività dell’Associazione.
D’esecuzione alle delibere del consiglio, predispone tutti gli atti, organizza e cura i collegamenti esterni, cura l’andamento economico-finanziario dell’Associazione avvalendosi del tesoriere.
La Carica di Tesoriere è cumulabile con quella di segretario.
Art. 19) Il tesoriere tiene la contabilità aggiornata, riscuote i contributi dei soci sulla base degli elenchi vistati dal presidente e dal segretario e provvede ai pagamenti sulla base degli ordinativi emessi a firma del presidente e del segretario, con il quale collabora per un buon andamento gestionale.
Art. 20) Il revisore dei conti è eletto dall’assemblea dei soci.
Ai revisori spetta il controllo degli atti amministrativi che implicano circolazione ed impiego di denaro nell’ambito della disponibilità e dell’obbligazione assunta.
Art. 21) Per quanto non contemplato dal presente statuto si applicano le norme del codice civile relative alle associazioni non riconosciute.